Questa scheda è un estratto del nostro bigino sullo smart working
In questi giorni, lo smart working è diventato un tema di grande rilevanza.
Occupandoci di salute e sicurezza, abbiamo deciso di offrire anche noi un approfondimento utile, proprio da questo punto di vista: la tutela del lavoratore smart worker.
Nel rileggere oggi il testo del decreto 81/2008 ci si pongono alcune domande alle quali vari nostri colleghi e specialisti stanno già ipotizzando risposte. Per esempio, l’applicabilità dei requisiti prescritti in un contesto di Smart working, laddove il lavoratore videoterminalista potrebbe trovarsi a lavorare a distanza o comunque in altro luogo che non alla scrivania tradizionale, possa esso essere un divano di casa, una panchina in un parco pubblico o al tavolino di un bar.
Subito viene da domandarsi: quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro in tema di sicurezza rispetto a una postazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali?
Una prima risposta è stata fornita con la legge 22 maggio 2017 n. 81 (Jobs Act), nel capo dedicato al lavoro agile o “Smart working”. Purtroppo questa normativa sta creando a imprese e lavoratori notevoli dubbi in merito all’applicabilità dei requisiti.
Per esempio, in caso di lavoro all’esterno dei locali aziendali, il Datore di lavoro è tenuto alla valutazione dei rischi all’esterno?
Al momento non vengono fornite delle risposte esaustive a questo e ad altri punti interrogativi.
Segnaliamo tuttavia un’analisi molto interessante della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 45808 del 5 ottobre 2017. che fornisce un quadro chiaro per una corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro alle attività svolte fuori dai locali aziendali.