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Cose utili sullo smart working!

Questa scheda è un estratto del nostro bigino sullo smart working

Se sei interessato o se sei un'azienda interessata alla diffusione dell'informazione su cosa è Smart Working e cosa non è...
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In questi giorni, lo smart working è diventato un tema di grande rilevanza.
Occupandoci di salute e sicurezza, abbiamo deciso di offrire anche noi un approfondimento utile, proprio da questo punto di vista: la tutela del lavoratore smart worker.

Nel rileggere oggi il testo del decreto 81/2008 ci si pongono alcune domande alle quali vari nostri colleghi e specialisti stanno già ipotizzando risposte. Per esempio, l’applicabilità dei requisiti prescritti in un contesto di Smart working, laddove il lavoratore videoterminalista potrebbe trovarsi a lavorare a distanza o comunque in altro luogo che non alla scrivania tradizionale, possa esso essere un divano di casa, una panchina in un parco pubblico o al tavolino di un bar.

Subito viene da domandarsi: quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro in tema di sicurezza rispetto a una postazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali?

Una prima risposta è stata fornita con la legge 22 maggio 2017 n. 81 (Jobs Act), nel capo dedicato al lavoro agile o “Smart working”. Purtroppo questa normativa sta creando a imprese e lavoratori notevoli dubbi in merito all’applicabilità dei requisiti.

Per esempio, in caso di lavoro all’esterno dei locali aziendali, il Datore di lavoro è tenuto alla valutazione dei rischi all’esterno?

Al momento non vengono fornite delle risposte esaustive a questo e ad altri punti interrogativi.

Segnaliamo tuttavia un’analisi molto interessante della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 45808 del 5 ottobre 2017. che fornisce un quadro chiaro per una corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro alle attività svolte fuori dai locali aziendali.

 

Consulta la nostra informativa per i lavoratori:

I requisiti minimi dei videoterminali e dell’ambiente di lavoro per smart worker